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Proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività ISA

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore;

  • Che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

L’in­ter­vento di quest’anno si presenta più ampio, in quanto:

  • ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;

  • non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiscono gli studi di settore (aboliti)

Possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;

  • i collaboratori di imprese familiari;

versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano nella proroga al 30.9.2019 prevista dal “decreto crescita” i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;

  • che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;

  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;

  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;

  • il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;

  • il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;

  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”;

  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;

  • il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS.

versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni.

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

  • per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);

  • per i contribuenti non titolari di partita IVA (partecipanti all’impresa familiare, soci di società di persone, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

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