Trasmissione telematica dei corrispettivi: tutte le novità
A partire dall'1.1.2020, la generalità dei commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate (art. 22 DPR 633/72) sarà obbligata alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Con la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri si sostituiscono:
L’obbligo di registrazione dei corrispettivi;
Le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Procedura web:
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione una procedura WEB accessibile (mediante PC o dispositivi mobili) nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, all'interno del servizio "Documento commerciale online" che consente di generare il documento commerciale e, al contempo, di memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a ciascuna operazione e di visualizzare, in seguito, i documenti emessi.
Memorizzazione:
In caso di utilizzo dei registratori telematici, la memorizzazione dei dati di dettaglio e di riepilogo dei corrispettivi giornalieri è effettuata mediante la registrazione degli stessi in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni sui registratori medesimi.
In caso di utilizzo della procedura web, la memorizzazione è effettuata contestualmente alla generazione del documento commerciale e riguardo i dati di ogni singola operazione.
La memorizzazione dei corrispettivi deve avvenire con cadenza giornaliera.
Trasmissione telematica:
I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72. Restano fermi l'obbligo di memorizzazione giornaliero dei dati nonché i termini previsti per le liquidazioni periodiche.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata da parte dell'Agenzia la ricezione del file.
In caso di utilizzo della procedura web, invece, i dati trasmessi sono quelli di ogni singola operazione effettuata e sono inviati contestualmente all'emissione del documento.
Primo semestre di applicazione:
La norma prevede che, per i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi le sanzioni non si applicano se il soggetto passivo IVA trasmette i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta).
Operatività della moratoria:
La moratoria si applica per il periodo 1.1.2020 - 30.6.2020 per i soggetti che hanno realizzato nel 2018 un volume d'affari non superiore alla soglia di 400.000,00€
Ambito applicativo della moratoria:
Secondo quanto chiarito con circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, beneficiano della moratoria:
sia i soggetti che alla data di entrata in vigore dell'obbligo hanno messo in servizio i registratori telematici;
sia i soggetti che a tale data non hanno ancora nella loro disponibilità un registratore telematico.
Soggetti privi dei registratori telematici
Per i soggetti che non si sono dotati tempestivamente dei registratori, la trasmissione dei dati potrà essere effettuata, nel periodo transitorio, mediante gli specifici servizi previsti.
Inoltre, nel periodo transitorio, e fino alla messa in servizio dei registratori, tali soggetti saranno tenuti ad adempiere l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso o mediante ricevute fiscali e a registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72.
Documento commerciale:
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono l'assolvimento di tutti gli obblighi di certificazione fiscale (scontrino e ricevuta fiscale). Tuttavia, ciò non implica l'esonero da qualsiasi obbligo di documentazione delle operazioni. I soggetti interessati, infatti, sono tenuti a emettere il "documento commerciale", salvo che sia emessa fattura (ordinaria o semplificata). Il documento costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia.
Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura, ove richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
Contenuto del documento:
Il documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:
data e ora di emissione;
numero progressivo ;
ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome, dell'emittente;
numero di partita IVA dell'emittente;
ubicazione dell'esercizio;
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero AIC);
ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Documento commerciale valido ai fini fiscali:
Il documento commerciale emesso con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA dell'acquirente assume validità anche ai fini fiscali, vale a dire che è idoneo ai seguenti ai fini:
deduzione delle spese agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini IRPEF;
applicazione della fatturazione differita.
L'emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
Modalità di emissione e formato del documento:
Il documento è emesso mediante i registratori telematici o la procedura web e può essere rilasciato, alternativamente:
in formato cartaceo (su idoneo supporto che assicuri la leggibilità e la conservazione nel tempo);
in formato elettronico (garantendone l'autenticità e l'integrità), previo accordo con il destinatario.
È consentita anche l'emissione di documenti di "annullo" e "reso", nonché di documenti "per regalo" (emessi senza l'evidenza del corrispettivo).
Emissione della fattura:
L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove i corrispettivi siano documentati mediante fattura.
Normativa:
DPR 633/72 art. 22 L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonchè di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art.10; 6-bis) per l'attivita' di organizzazione di escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.