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Spese detraibili IRPEF 19%: modalità di pagamento tracciabile obbligatoria dal 1 gennaio.

A decorrere dal primo gennaio 2020, le spese detraibili di cui all’art. 15 del TUIR potranno essere detratte fiscalmente solo se pagate attraverso strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari o circolari).

Gli oneri oggetto delle nuove disposizioni sono quelli di seguito elencati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

  • spese mediche e di assistenza specifica (spese per prestazioni specialistiche, chirurgiche , per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, ausili e sussidi tecnico informatici per persone disabili);

  • interessi passivi relativi a rate di mutuo per acquisto abitazione principale;

  • spese veterinarie;

  • spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

  • spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria;

  • spese per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici a favore di figli con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA);

  • spese funebri;

  • spese per iscrizioni a conservatori di musica;

  • premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità;

  • premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente ad abitazioni;

  • erogazioni liberali;

  • abbonamenti e quote annuali di iscrizione a palestre, piscine e impianti sportivi per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni;

  • affitti di studenti universitari;

  • affitti che danno diritto a detrazioni di imposta;

  • pese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Le suddette spese se pagate per contanti non daranno d’ora in poi diritto ad alcun risparmio fiscale.

Relativamente alle spese sanitarie preciso tuttavia che la nuova norma non si applica all’acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture sanitarie accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Rimaniamo a disposizione per approfondimenti in merito, segnalando che ulteriori aggiornamenti saranno dati con i primi chiarimenti attesi dal Ministero.

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