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Emergenza Coronavius: Gestione delle assenze dei lavoratori

A seguito del decreto legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 23 febbraio dal Governo, sono state accresciute le circostanze in cui gli interventi della Pubblica Autorità possono condizionare le attività lavorative.

Nello specifico la diffusione del contagio del Coronavirus sta creando situazioni inusuali nella gestione delle assenze dei lavoratori.

ASSENZA A SEGUITO DELL’ORDINANZA

L’assenza causata dall’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa, realizza la sopravvenuta impossibilità di recarsi al lavoro per fatto non imputabile al dipendente. Questi, dunque, potrà rimanere a casa, con la retribuzione pagata poiché l’assenza è conseguente al provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. Non vi è ancora un provvedimento normativo che preveda l’applicabilità della Cassa Integrazione Ordinaria. Ove possibile, la prestazione lavorativa potrebbe essere svolta a seguito di accordi di smart working, o lavoro agile (L. 81/2017) in remoto, ovvero senza la presenza del dipendente presso il luogo di lavoro. Solitamente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo fra azienda e lavoratore e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Il citato D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, ai fini di agevolare tale possibilità ha stabilito che non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti, ma rimane l’obbligo della comunicazione telematica.

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE PER ORDINE DELL’AUTORITA’

Anche in tale caso, considerando che l’impossibilità della prestazione lavorativa è conseguenza del provvedimento dell’autorità pubblica impeditivo allo svolgimento della normale attività produttiva, non viene meno il diritto del lavoratore alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione. Anche in questo caso non vi è un provvedimento specifico che riconosca l’accesso a trattamenti di Cassa Integrazione.

QUARANTENA OBBLIGATORIA

Per assenza del lavoratore nei casi di quarantena stabilita dai presìdi sanitari nei confronti di lavoratori posti in osservazione, per sintomi riconducibili al virus, trovano applicazione i CCNL con riguardo alle modalità di gestione nei casi di ricovero per altre patologie o interventi, poiché a seguito del provvedimento dell’autorità il dipendente è da considerarsi sottoposto ad un trattamento sanitario. Pertanto, l’astensione lavorativa dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia. E’ ancora da verificare se e come verrà rilasciato l’apposito certificato medico.

QUARANTENA VOLONTARIA

L’assenza per quarantena volontaria misura di contenimento prevista dal governo consiste nell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico (come identificate dall’Oms) di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva. Tale condotta verrebbe disciplinata come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO
Si tratta dell’assenza autodeterminata dai lavoratori che realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, che può essere oggetto di procedimento disciplinare.
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