Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'art. 25 del DL 34/2020 – Decreto Rilancio - in corso di conversione, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile.
Il contributo spetta ai titolari di:
reddito d'impresa;
lavoro autonomo;
reddito agrario.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate;
agli enti pubblici;
agli intermediari finanziari e società di partecipazione;
ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
ai lavoratori dipendenti;
ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.
Sono quindi esclusi dall'agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).
Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020.
Le condizioni per richiedere il contributo sono le seguenti:
i ricavi/compensi percepiti nel 2019 devono essere inferiori a 5 milioni di euro (soggetti "solari");
l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:
i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
i soggetti che hanno domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
L’ammontare del contributo è calcolato come segue prendendo come base di calcolo la differenza tra fatturato/corrispettivi di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019
L'ammontare è determinato applicando le tre previste percentuali (20%, 15% e 10%) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ammontare compensi e ricavi Percentuale spettante
Fino a 400.mila euro 20%
Tra 400mila e 1 milione di euro 15%
Tra 1 e 5 milioni di euro 10%
Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 se destinato a persona fisica e 2.000 euro, se destinato a soggetto diverso dalle persone fisiche.
In data odierna l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento che definisce il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 19/2020
Contestualmente è stato approvato il modello per la presentazione della domanda, che potrà essere trasmessa dal prossimo 15 giugno, con le relative istruzioni.
CONTENUTO DELL’ISTANZA
Di seguito si elencano i principali dati da indicare nell’istanza per il cui contenuto dettagliato si rinvia all’allegato modello: dovranno essere evidenziati i ricavi dell’esercizio precedente a quello in corso alla data di emanazione del decreto che non devono superare i 5 milioni di euro e definiscono la percentuale di spettanza del contributo.
Tali ricavi dovranno essere indicati solo per fasce, senza necessità di indicazione puntuale, ovvero esclusivamente se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, oppure sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, o ancora superiori a1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
Proseguendo nella compilazione dell’istanza dovrà essere riportato, questa volta in modo puntuale:
l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020.
Si tratta dei valori che consentono la verifica dello scostamento previsto dalla norma e forniscono altresì la base di calcolo del contributo stesso, secondo la formula:
(Fatturato/Corrispettivi 2019 MENO Fatturato/Corrispettivi 2020) x percentuale
Infine dovrà essere indicato l’IBAN del conto corrente sul quale si intende ottenere l’accredito del contributo. Tale conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente il contributo.
Vengono inoltre richieste al soggetto firmatario dell’istanza una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, inerenti il diritto alla percezione del contributo, o meglio, l’assenza di cause ostative relativamente all’accesso al contributo stesso.
Nel caso in cui l’ammontare del contributo risulti di importo superiore a 150.000 euro, dovrà anche essere compilato il quadro A del modello approvato, che inerisce le dichiarazioni antimafia ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale sezione è prevista l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (art. 85D.Lgs. n. 159/2011)
TRASMISSIONE DELL’ISTANZA
L’istanza dovrà essere trasmessa telematicamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate – intermediari abilitati - ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Prima dello spirare del termine sarà possibile presentare una nuova istanza che andrà a sostituirsi a quella precedentemente inviata, se non è già stato eseguito il pagamento del contributo.
È possibile altresì presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, che sarà intesa come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine ultimo di trasmissione delle istanze.
Alla presentazione dell’istanza viene rilasciata una prima ricevuta che attesta la presa in carico, o lo scarto, delle informazioni trasmesse.
Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
CONTROLLI
Una volta erogato il contributo, l’Agenzia proseguirà i controlli con la verifica dei dati dichiarati ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; inoltre effettuerà verifiche anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.
SANZIONI
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni in misura dal 100 al 200 per cento dell’importo del contributo erogato (ex ’art. 13, comma 5, del D.Lgs 471/97) e gli interessi dovuti ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il contributo percepito, in tutto o in parte, indebitamente anche a seguito di successiva rinuncia potrà essere restituito, e le sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai sito dell’Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020
