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INDENNITA’ COVID-19 PER PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI

Titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata (art. 27 D.L. 18/2020)

Ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 18/2020 “cura Italia” per il mese di MARZO 2020 è riconosciuta un’indennità di 600 euro confermata automaticamente per il mese di APRILE 2020. Tale indennità spetta:

ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per il mese di MAGGIO 2020, l’indennità viene riconosciuta nella misura di 1.000 euro, a condizione che:

  • la partita IVA risulti attiva alla data del 19 maggio 2020,

  • il richiedente non risulti titolare di pensione o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria;

  • il richiedente abbia subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito deve essere determinato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

È necessario presentare apposita domanda all’INPS autocertificando i requisiti. In seguito l’Inps segnalerà i nominativi dei beneficiari all’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione dei controlli.

Lavoratori con rapporto di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata (art. 27 D.L.18/2020)

Ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 18/2020 “cura Italia” per il mese di MARZO 2020 è riconosciuta un’indennità di 600 euro confermata automaticamente per il mese di APRILE 2020. Tale indennità spetta

ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

Per il mese di MAGGIO 2020, l’indennità viene riconosciuta nella misura di 1.000 euro, a condizione che:

  • il richiedente non risulti titolare di pensione o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria;

  • il rapporto di lavoro risulti cessato alla data del 19 maggio 2020.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani/Commercianti) (art. 28 D.L. 18/2020)

Ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 18/2020 “cura Italia” per il mese di MARZO 2020 è riconosciuta un’indennità di 600 euro confermata automaticamente per il mese di APRILE 2020. Tale indennità spetta:

ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995).

Per il mese di MAGGIO 2020, l’indennità non viene riconosciuta.

-Attenzione-

La disposizione interessa in particolare modo gli Artigiani ed i Commercianti, che si vedranno accreditare in automatico ulteriori 600 euro per il mese di aprile, ma non avranno diritto ad alcun “bonus INPS” per il mese di maggio.

Questi soggetti potranno, nel rispetto delle condizioni previste, avvalersi delle diverse disposizioni stabilite in materia di CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ai sensi dell’art. 25 del Decreto Rilancio.

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