Credito d'imposta per l'adeguamento dei locali di lavoro
Il D.L. 34/2020, convertito (D.L. RILANCIO), prevede all’art. 120 UN CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO AL FINE DI FAR RISPETTARE LE PRESCRIZIONI SANITARIE E LE MISURE DI CONTENIMENTO CONTRO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro a disposizione.
Tale credito d’imposta RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DE REDDITO D’ESERCIZIOall’art.125 UN CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI, NONCHÉ PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI ALTRI DISPOSITIVI ATTI A GARANTIRE LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI, con uno stanziamento di 200 milioni di euro a disposizione.
Tale credito d’imposta NON RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’ESERCIZIO.
Le disposizioni di legge sono state integrate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n.259854/2020 del 10 luglio 2020) che definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta e le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020.
Infine l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato in data 10 luglio 2020 la circolare n°20 recante i primi chiarimenti.
In calce trovate il link per il download del modulo dell'Agenzia delle Entrate.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art.120)
SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione spetta, indipendentemente dal regime fiscale adottato, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei - la circolare n°20 dell’Agenzia delle Entrate riporta puntualmente i codici attività che possono accedere a tale agevolazione); alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, alle imprese agricole.
INTERVENTI AGEVOLATI
Sono agevolati gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
• il rifacimento di spogliatoi e mense;
• la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
• l’acquisto di arredi di sicurezza.
Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.Tra gli investimenti agevolabili rientrano quelli connessi ad attività innovative, in particolare quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti, che possano garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
AMBITO TEMPORALE
Sono agevolate le spese sostenute dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.Ai fini dell’imputazione delle spese:per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese pari a 80.000,00 euro quindi il credito massimo spettante è pari a 48.000,00 euro. Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Per poter usufruire del credito d’imposta occorre inviare la richiesta a partire da 20 luglio 2020 e fino al 30 novembre 2021, in via telematica, attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web nella propria area riservata, direttamente o tramite intermediari telematici abilitati. Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili: sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione; nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020. Qualora la richiesta venga inviata dopo il 31.12.2020 andranno indicate le spese effettivamente sostenute. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta L’Agenzia delle Entrate rilascerà un ricevuta di presa in carico o di scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.Il credito d'imposta può essere:utilizzato dall'1.1.2021 al 31.12.2021 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).Le modalità di utilizzo e/o cessione del credito sono dettagliatamente previste nel provvedimento dell’Agenzia sopra citato.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta, indipendentemente dal regime fiscale, i soggetti esercenti attività d’impresa; gli esercenti arti e professioni; gli enti non commerciali e le imprese agricole.In sede di conversione in legge del DL 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo prescritto dall’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 convertito (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast identificati).
AMBITO OGGETTIVO
Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:
• alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
• all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
• all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
L’attività di sanificazione consiste in attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19, opportunamente certificate da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna e in presenza specifiche competenze già ordinariamente riconosciute.
AMBITO TEMPORALE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.Ai fini dell’imputazione delle spese:• per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento.• per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020; fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, calcolato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.Al fine di rispettare il previsto limite di spesa di 200 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate definirà la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.
COMUNICAZIONE DELLE SPESE
Per poter usufruire del credito d’imposta occorre inviare la richiesta a partire da 20 luglio 2020 e fino al 7 settembre 2020, in via telematica, attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web nella propria area riservata, direttamente o tramite intermediari telematici abilitati. Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili: sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione; nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta L’Agenzia delle Entrate rilascerà un ricevuta di presa in carico o di scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.
AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:
• utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
• ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:
• a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
• presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Le modalità di utilizzo e/o cessione del credito sono dettagliatamente previste nel provvedimento dell’Agenzia sopra citato.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71