Bonus carburante per i dipendenti
Il “Decreto Ucraina” prevede per il 2022 la possibilità per i datori di lavoro di erogare a titolo gratuito € 200,00 in buoni benzina (o analoghi titoli) ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti. Tale importo non forma reddito di lavoro dipendente e perciò è esente da IRPEF e contributi previdenziali.
I buoni benzina devono essere riportati sulla busta paga separatamente da eventuali altre erogazioni esenti, possibilmente citando l’art. 2 DL 21-3-2022 n°21. Devono altresì essere riconosciuti nel rispetto della normativa vigente (art. 51 TUIR) e quindi alla generalità o a categorie particolari di dipendenti, a tale proposito si attendono ancore chiarimenti.
La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al limite generale di non imponibilità dei fringe benefit attualmente pari a € 258,23, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, pertanto per il 2022, in caso di erogazione di buoni carburante, tale soglia diventa di €458,23.
Si ricorda che per l’impresa il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.
Comunicazione collaborazioni occasionali
Con la nota n.573 del 28 marzo 2022 il Ministero del Lavoro comunica che è operativa la nuova applicazione per la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Tale applicazione è accessibile tramite SPID o CIE e permetterà di assolvere al nuovo obbligo di
comunicazione che per ragioni di monitoraggio e contrasto del lavoro nero grava sui i committenti che usufruiscono di lavoratori autonomi occasionali (ai sensi dell’art. 2222 C.C. e dell’art. 67, comma 1 lettera l 9 del TUIR).
La procedura telematica sarà obbligatoria a decorrere da prossimo 1 maggio 2022; fino a tale data sarà ancora possibile inviare le comunicazioni via email alle sedi competenti degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Dopo tale data (1 maggio 2022) le comunicazioni inviate via email non saranno ritenute valide e quindi saranno sanzionabili. Si ricorda che in caso di mancata comunicazione sarà erogata la sanzione da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non potendosi applicare la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro.
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