La lotteria degli scontrini: sintesi per gli esercenti
La lotteria degli scontrini (concorso a premi nazionale che consentirà ai privati consumatori, a determinate condizioni, di partecipare ad estrazioni periodiche di premi in denaro a fronte degli acquisti effettuati presso esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate) diviene operativa dal 1° febbraio 2021.
Gli esercenti potranno godere di un ulteriore mese di tempo (fino al 1° marzo 2021) per adeguarsi.
Essa è stata introdotta con la finalità di contrastare l’evasione fiscale. Infatti, per la partecipazione alla lotteria è necessario che i dati dei corrispettivi per i quali l’acquirente ha manifestato l’intenzione di aderire al concorso siano trasmessi dagli esercenti, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate.
ACQUISTI PARTICOLARI
Acquisti con “scontrino parlante”
Per motivi di tutela della privacy, nella fase di prima applicazione della lotteria, non consentono di partecipare alle estrazioni gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di beneficiare di detrazioni o deduzioni fiscali. Infatti, se allo stesso scontrino fossero associati sia il codice lotteria che il codice fiscale dell’acquirente non verrebbe garantito un adeguato trattamento dei dati personali del consumatore. Pertanto, sul documento commerciale l’indicazione del codice lotteria è alternativa a quella del codice fiscale.
Acquisti effettuati presso farmacie
Inizialmente, per tutela della privacy, era stato stabilito che i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. farmacie, parafarmacie, ottici) non avrebbero potuto trasmettere i dati necessari all’attuazione del concorso. Di conseguenza, gli acquisti effettuati presso gli stessi non avrebbero offerto la possibilità di partecipare alle estrazioni.
In seguito, con il provv. Agenzia delle Entrate 11.11.2020 n. 351449, la partecipazione alla lotteria è stata estesa anche agli acquisti presso detti esercenti. Resta fermo che
se l’acquirente comunica il proprio codice fiscale in relazione all’acquisto (per beneficiare della detrazione/deduzione IRPEF), questo non può partecipare alla lotteria.
OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI
I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l’acquirente manifesta l’intenzione di partecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell’operazione secondo le modalità previste dai provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (31.10.2019 n. 739122).
Pertanto, essi sono tenuti ad adeguare i relativi strumenti entro il termine del prossimo 1° marzo 2021
Acquisizione del codice lotteria
E’ opportuno che gli esercenti che utilizzano i registratori telematici si dotino di un lettore ottico, da collegare all’apparecchio, in grado di rilevare in modo automatico il codice lotteria comunicato dal cliente.
Invece, i soggetti che utilizzano la procedura web “Documento commerciale on line” dovranno inserire il dato manualmente in fase di compilazione dello “scontrino elettronico”.
Adeguamento dei registratori telematici e della procedura web
Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono essere aggiornati per consentire agli esercenti di inviare i dati validi per la lotteria (si veda il provv. 31.10.2019 n. 739122). Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria, secondo il tracciato allegato al suddetto provvedimento.
Documento commerciale
Sul documento emesso dall’esercente dovranno essere evidenziati distintamente:
• il codice lotteria del cliente (che consente a quest’ultimo di verificare l’acquisizione del dato da parte del cedente/prestatore);
• l’importo pagato mediante mezzi elettronici.
Modalità di invio dei dati
Ai fini della lotteria, i registratori telematici trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l’impianto già esistente per l’acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti vengono poi raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria.
Termini di invio dei dati
I file vengono generati dal registratore “in maniera distribuita” nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell’arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Se l’esercente tarda a trasmettere i dati, i corrispettivi validi partecipano alle prime estrazioni effettuate dopo l’invio (per le estrazioni, infatti, si prende a riferimento il giorno in cui lo “scontrino” viene acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione).
Se il file è scartato, i documenti non sono considerati validi ai fini della lotteria.
Verifica dei corrispettivi trasmessi
Ogni esercente può controllare gli “scontrini” trasmessi (ad eccezione del dato relativo al codice lotteria) all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
ESTRAZIONI E PREMI
Comunicazione delle vincite
I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, ove abbiano indicato l’indirizzo nell’area riservata del “portale lotteria”. Previa indicazione delle informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea del¬¬la vincita via SMS o e-mail.
Per quanto riguarda gli esercenti, sarà utilizzato l’indirizzo risultante nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata INI-PEC.
La comunicazione della vincita viene altresì visualizzata nell’area riservata del portale Lotteria.
In ogni caso, è possibile verificare la vincita accedendo all’area pubblica del portale, dove verranno di volta in volta pubblicati i documenti estratti.
Ritiro del premio
I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita.
Per riscuotere i premi non è necessario conservare i documenti commerciali. Questi restano utili, però, per verificare nell’immediato, al termine di ogni estrazione, l’eventuale vincita, in quanto nell’area pubblica del portale Lotteria verranno messi a disposizione i dati dello “scontrino” estratto.
Pagamento delle vincite
La vincita è pagata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.
Trattamento fiscale dei premi
I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).
l’Agenzia Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una Guida informativa con le indicazioni per gli esercenti sulle procedure da seguire per partecipare e far partecipare i consumatori alla lotteria degli scontrini:
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