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Obbligo di comunicazione delle prestazioni autonome occasionali

A partire dallo scorso 21 dicembre 2021, ai sensi del DL 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro) convertito nella L. 215/2021, devono essere comunicate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente per territorio anche le collaborazioni autonome occasionali, nell’ambito delle norme per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/2008)


TERMINE STRAORDINARIO PER LA COMUNICAZIONE


Per quanto riguarda i rapporti in essere in data 11/1/2022, iniziati a decorrere dal 21/12/2021 (anche se ormai cessati) dovranno essere comunicati entro il 18 gennaio 2022.


TERMINE ORDINARIO PER LA COMUNICAZIONE


Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota (11 gennaio 2022), la comunicazione andrà effettuata prima della data di inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.


SOGGETTI OBBLIGATI


Destinatari dell’obbligo sono esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.


OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione riguarda soltanto i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Sono pertanto esclusi:

  1. collaborazioni coordinate e continuative;

  2. professioni intellettuali;

  3. attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;

  4. rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale”(riders).

MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE


In attesa che il Ministero adegui gli applicativi, comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo email ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo dedicato, riferito all’Ispettorato competente per territorio. Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, si consiglia di conservare copia cartacea della comunicazione da esibire in caso di controlli.


CONTERNUTO DELLA COMUNICAZIONE: la comunicazione sarà effettuate nel corpo dell’email, senza alcun allegato e dovrà contenere:

  1. dati del committente;

  2. dati del prestatore;

  3. luogo della prestazione;

  4. sintetica descrizione dell'attività;

  5. data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

  6. compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

La comunicazione potrà essere anche oggetto di annullamento o di modifica, da inviare sempre a mezzo mail prima dell’inizio della prestazione.


SANZIONI: in caso di omessa o ritardata comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascuna comunicazione.

Di seguito si indicano gli indirizzi email predisposti per la Lombardia:


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