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Rapporti di scambio fra Italia e San Marino

Fatturazione elettronica Novità dall’1.10.2021


PREMESSA


Il “Decreto Crescita” ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con

San Marino a partire dal 1° ottobre 2021 prevedendo un periodo transitorio fino al 30 giugno

2022.


Nel corso del periodo transitorio, il cedente italiano ha la facoltà di emettere fattura elettronica verso il cliente SM e anche il cliente di SM ha la facoltà di accettare la fattura elettronica. Pertanto, l’emissione della fattura elettronica dovrà essere concordata tra le parti.


Infine, partire dal 1° luglio 2022 tale data tutti gli operatori economici dovranno obbligatoriamente emettere fatture in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.


AMBITO DI APPLICAZIONE


L’obbligo riguarda le operazioni tra soggetti passivi d’imposta (B2B) e in particolare:


• le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia

nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti a San Marino;


• gli acquisti di beni effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato

italiano da operatori economici stabiliti a San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia.


Sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica solo le transazioni che comportano un

trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.


L’obbligo fatturazione elettronica verso e da San Marino rimane escluso nelle ipotesi previste da

specifiche disposizione di legge (es. soggetti passivi in regime forfetario per gli autonomi) e nei

rapporti con soggetti privati (B2C).


NORME GENERALI


Sotto il profilo sostanziale, non cambia nulla: il principio fondamentale degli scambi di beni tra i due paesi è quello secondo cui l'Iva è riscossa dal paese di destinazione se l'acquirente è un soggetto passivo, mentre è riscossa dal paese di partenza negli scambi B2C. Pertanto:


- le cessioni di beni trasferiti dall'Italia verso la repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di cessionari ivi identificati come operatori economici, costituiscono operazioni non imponibili;


- le cessioni di beni provenienti da San Marino ed introdotti nel territorio nazionale, effettuate nei confronti di soggetti passivi, sono imponibili in Italia secondo le disposizioni dell'art. 71, dpr 633/72. Confermato anche il doppio meccanismo di tassazione: l'IVA, in Italia, può essere assolta, alternativamente, dal fornitore sammarinese, il quale provvederà quindi a versarla

al proprio ufficio tributario e a rivalersi in fattura nei confronti del cessionario italiano, oppure da

quest'ultimo con il meccanismo dell'inversione contabile, previa integrazione della fattura ricevuta dal fornitore.


Nei rapporti B2C, invece, le cessioni di beni inviati dall'Italia a San Marino sono normali operazioni imponibili nel nostro paese, mentre per le cessioni di beni introdotti in Italia con provenienza da San Marino è dovuta l'imposta sammarinese; fanno eccezione le vendite a distanza, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e gli acquisti di beni da parte di enti non commerciali.


Ai fini della non imponibilità, l'acquirente sammarinese comunica il proprio numero identificativo al fornitore e le cessioni devono essere accompagnate dal documento di trasporto o da altro

documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione stessa.


FATTURAZIONE ELETTRONICA


Il momento di effettuazione delle operazioni e quindi il momento in cui deve essere emessa la

fattura coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato italiano o dal territorio di San Marino.


In caso di emissione di fattura anticipata o di pagamento anticipato in tutto o in parte del

corrispettivo, l’operazione deve considerarsi effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.


PROCEDURA


Cessioni verso San Marino


La fattura emessa transita da SDI che la consegna all'ufficio tributario di SM, il quale opera trami-te un proprio HUB. Il cliente SM dovrà accedere all'HUB di SM per acquisire la fattura.


Acquisti da San Marino


·La fattura emessa transita dall'HUB di SM che la invia a SDI. SDI la recapita al destinatario

secondo il normale flusso operativo.


La fattura di acquisto può prevedere o meno l'applicazione dell'IVA.


Fattura con IVA: è possibile esercitare la detrazione solo a fronte del buon esito dei controlli eseguiti dall’HUB di SM e dall’Agenzia delle Entrate.


Fattura senza IVA: è possibile procedere al versamento e alla detrazione dell’imposta solo a

fronte del buon esito dei controlli eseguiti dall’HUB di SM e dall’Agenzia delle Entrate.


L’esito dei controlli viene comunicato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.


Le informazioni relative agli esiti dei controlli sulle fatture emesse/ricevute saranno

disponibili solo nel portale Fatture & Corrispettivi.


Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

• il numero identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti

dal prefisso SM);


• nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino

2R4GTO8;


• nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili - cessioni verso San Marino”).


REGOLARIZZAZIONE DELLE CESSIONI


In ipotesi di fatturazione elettronica, se entro i 4 mesi successivi all’emissione della fattura,

l’ufficio tributario di San Marino non ne abbia convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione (art. 26 co. 1 DPR 633/72), senza il paga-mento di sanzioni e interessi.


REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI


Il cessionario italiano che non ha ricevuto la fattura di acquisto o ha ricevuto una fattura irregolare

deve provvedere all’emissione della stessa o alla sua regolarizzazione entro i 30 giorni decorrenti

dallo spirare dei 4 mesi dal momento in cui l’operazione avrebbe dovuto essere fatturata o dalla

fattura irregolare.


ALTRE DISPOSIZIONI


PRESTAZIONI DI SERVIZI


Ai fini impositivi, le prestazioni di servizi verso soggetti passivi identificati nel territorio di San Marino seguono le disposizioni ordinarie previste ai fini IVA (artt. 7-ter e 7-quater del DPR 633/72).


Nel caso di prestazioni ricevute da soggetti passivi sammarinesi, il committente nazionale deve provvedere ad assolvere l’imposta emettendo autofattura (art. 17 co. 2 del DPR 633/72).


Ai fini della fatturazione, per le predette operazioni non è stato esteso il medesimo obbligo di

emissione di fattura in formato elettronico previsto per gli scambi di beni. Tale modalità resta

pertanto facoltativa per i servizi resi e ricevuti tra operatori italiani e sammarinesi.

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